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PRIMA CATEGORIA - I provvedimenti del Giudice Sportivo: cinque fermati per due turni. Vittoria a tavolino per il Santa Severina

11.10.2018 19:41

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata della PRIMA CATEGORIA:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

Due giornate di stop: D AGOSTINO VINCENZO (HIERAX), CALABRESE VINCENZO (MONASTERACE CALCIO), PETRONIO ANTONINO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS), SPAGNUOLO MATTIA (FUSCALDO CALCIO 1973), BARONI ARMANDO (SAN CALOGERO)

Una giornata di stop: GULLI ANDREASALVATORE (CALCIO RAVAGNESE 2015), SCRIVA GIUSEPPE (DELIESE), LETA MARCO (FUSCALDO CALCIO 1973), BARRANCA RICCARDO (HIERAX), NUCERA ANGELO (PALIZZI CALCIO), MELE GIUSEPPE (PALLAGORIO CALCIO), ORLANDO EMANUELE (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS), LOMBARDI GIUSEPPE (CHIARAVALLE CALCIO), RAIOLA ALEX OGOJOR (SAN GIORGIO 2012), ORESTE SIMONE (STELLE AZZURRE S.G.F.), SHABAN ABUBACAR (U.S. GIRIFALCO)

 

PROVVEDIMENTI verso DIRIGENTI e ALLENATORI:

SQUALIFICA FINO AL 24/10/2018 per MILLEA VITO (dir. CUS PSG)

SQUALIFICA FINO AL 17/10/2018 per MORELLO GIOVANNI (dir. PALIZZI CALCIO)

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE per GRECO PAOLO ROBERTO (all. PROPELLARO1919 SOCCER LAB)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA per BARBIERI GIUSEPPE (all. PARGHELIA CALCIO)

 

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Gara del 22/ 9/2018 NUOVA ROGLIANO 2016 - SANTA SEVERINA 2012

Il Giudice Sportivo Territoriale;

letto il reclamo della società Santa Severina 2012 trasmesso in data 29.09.2018 con il quale chiede in via principale e nel merito che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Perri Mattia, nato il 23.11.2000 squalificato a seguito provvedimento disciplinare relativo alla gara del campionato regionale Juniores, fase finale, e tesserato con la società Aprigliano Calcio; rilevato che dagli atti della gara Aprigliano - Pol. Lamezia del 24.04.2018 risulta la partecipazione del giocatore Perri Mattia nato il 23.11.2000 (n.9 in distinta di gara); che con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 163 del 27.04.2018 il giocatore Perri Mattia veniva squalificato per UNA giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizioni relative alla gara Aprigliano Pol. Lamezia del 24.04.2018;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Nuova Rogliano 2016; che la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione della sanzione che a norma del comma 3 del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto, o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontare la sanzione nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza;

ritenuto pertanto che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe; visti gli artt. 17,18 e 19 del C.G.S.

Delibera

1) infliggere alla società NUOVA ROGLIANO 2016 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) Squalificare per UNA giornata effettiva di gara il giocatore PERRI Mattia;

3) Inibire fino al 03.11.2018 il Sig. CRISPINO Davide quale dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova Rogliano 2016;

4) accreditare sul conto della società Santa Severina 2012 la tassa reclamo versata.

€ 100,00 A.C. SCILLESE 2012 per avere a fine gara propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria senza conseguenze per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre

€ 100,00 SAN GIORGIO 2012 per avere a fine gara propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria senza conseguenze per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre.

€ 50,00 NUOVA VALLE per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

AMMONIZIONE

FORTITUDO CALCIO REGGIO per non avere esibito la richiesta di forza pubblica.

SAN ROBERTO FIUMARA  per avere persona non identificata sottratto dal portafoglio dell'arbitro una somma di denaro per come fatto presente alle Forze dell'Ordine e al presidente della società a fine gara ( con obbligo per la società di tenere indenne l'arbitro del danno subito).

Gara del 29/ 9/2018 SCOMMETTENDO.IT FRONTI - MONASTERACE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che per errore materiale sul C.U. n.37 del 4.10.2018 non è apparso il provvedimento a carico della società Scommettendo.it Fronti, per non aver esibito richiesta di forza pubblica al direttore di gara, in violazione dell'art 62; 

delibera

1) infliggere alla società Scommettendo.it Fronti l'ammonizione.

 

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