Eccellenza

Cambio anche per le gare dei Dilettanti: modificati articoli 30 e 53 delle NOIF. Ecco le novità

16.02.2019 12:38

A volte sembrano solo numeri e nulla più, questa volta sono due modifiche fondamentali ed essenziali agli articoli 30 e 53 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che uniformeranno i campionati minori al calcio professionistico. Finalmente, le gare sospese che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, verranno riprese dal momento e dalla situazione di gioco in corso al momento della sospensione (con alcune accortezze descritte più avanti) e, soprattutto, situazioni già verificatesi nel nostro calcio, tutte le gare di una società che si ritira o viene esclusa da un campionato saranno ritenute nulle, senza distinzione alcuna tra girone di andata e girone di ritorno e senza 3-0 a tavolino per l’avversario di turno. LND ART. 30/53

ARTICOLO 30
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità: la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

ARTICOLO 53
Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa.

 

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