Seconda & Terza

SECONDA CATEGORIA GIRONE E - Le decisioni del Giudice Sportivo su Villa City-Croce Valanidi: ko a tavolino per i neroverdi

22.11.2018 18:13

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la gara Villa San Giovanni City-Croce Valanidi, valida per la sesta giornata del girone E della SECONDA CATEGORIA, terminata anzitempo dall'arbitro della partita:

Gara del 18/11/2018 VILLA SAN GIOVANNI CITY - CROCE VALANIDI 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il referto di gara e il supplemento di rapporto; - rilevato che al 36' del secondo tempo, in seguito all'assegnazione di una rimessa laterale a favore della società Croce Valanidi 2017, l'arbitro, nel momento in cui indicava col braccio destro la direzione, veniva colpito al bicipite con una violenta gomitata da parte del nº 2 della società Villa San Giovanni City, sig. Passalacqua Massimo;

- il direttore di gara "scosso dall'accaduto e dal forte dolore non riusciva ad estrarre subito il cartellino rosso se non dopo circa un minuto e mezzo benché fosse accerchiato da molti giocatori del Villa San Giovanni City intervenuti in difesa del compagno";

- che a quel punto l'arbitro decideva di decretare la fine della gara; - mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva raggiunto dal sig. Utano Francesco, n. 4 della società Villa San Giovanni City, il quale lo colpiva con una testata alla fronte;

- successivamente il dirigente accompagnatore della società Villa San Giovanni City, sig. Romeo Antonino, apostrofava il direttore di gara con frasi offensive; - che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera

1)infliggere alla società Villa S. Giovanni City la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) infliggere al sig. PASSALACQUA Massimo (Villa San Giovanni City) la squalifica fino al 21.11.2019 per atto di violenza nei confronti del direttore di gara;

3) infliggere al sig. UTANO Francesco (Villa San Giovanni City) la squalifica fino al 21.11.2019 per atto di violenza nei confronti del Direttore di gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016);

4) inibire fino al 13.12.2018 il dirigente accompagnatore della società Villa San Giovanni City, sig. ROMEO Antonino;

5) assumere separatamente gli altri provvedimenti.

 

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