SERIE C - Reggina-Viterbese: il club di Camilli preannuncia ricorso contro omologazione gara

24.01.2019 18:06

La Viterbese, come sottolinea il dispositivo del Giudice Sportivo, ha presentato preannuncio di reclamo all'organo di giustizia sportiva, con l'obiettivo di procedere alla ripetizione della gara in casa della Reggina

Come recita parte del dispositivo firmato dal notaio Pasquale Marino, Giudice Sportivo della Lega Pro:

GARA REGGINA – VITERBESE CASTRENSE

Preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società VITERBESE CASTRENSE , afferente il regolare svolgimento della suddetta gara, si soprassiede ad ogni decisione in merito, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

 

COSA SUCCEDE ADESSO - Il Giudice Sportivo attenderà la presentanzaione del reclamo vero e proprio.. In tal senso la normativa sostiemne:

"Per poter procedere con il reclamo, questo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce (per la partita giocata di domenica si ha tempo fino alle 24 del Lunedi successivo). Il preannuncio ha la funzione di preavvisare la Lega o il Comitato dell’intenzione di procedere con il reclamo.
Il reclamo vero e proprio viene motivato e corredato dalla relativa tassa reclamo. Entrambi devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara (con partita giocata di domenica, si avrà tempo fino alla domenica successiva per inviare il reclamo). Il reclamo dovrà essere inviato prima alla società controparte e successivamente la si invierà insieme alla relativa attestazione d’invio al Comitato Regionale. L’invio potrà avvenire attraverso raccomandata o con mezzo equipollente.

L’art. 46 del CGS disciplina i ricorsi avverso il regolare svolgimento della gara. Prima di tutto bisogna specificare che cosa si intendere per “regolare svolgimento della gare”, a questo proposito l’art. 29 c. 2 e 3 afferma che: “I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35. Il giudice sportivo può effettuare audizioni ai fini della decisione. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”.

Difficile, dunque, che la giustizia sportiva possa ribaltare il risultato del campo e decidere per la ripetizione della gara, ma ovviamente è una vicenda che va seguita.

 

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