SERIE B - I provvedimenti del Giudice Sportivo: tre turni a Gastaldello e Greco, uno a Golemic (Crotone). Ammonizioni per alcuni tecnici e dirigenti Cosenza
Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della prima giornata del campionato di serie B:
PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:
Tre giornate di stop: Gastaldello (Brescia) "per avere, al 24° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco ed in reazione ad un fallo subito, colpito con un pugno al viso un calciatore della squadra avversaria".
Greco (Cremonese) "per avere, al 7° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria".
Una giornata di stop: Golemic (Crotone), Marras (Pescara)
Prima ammonizione per: Tutino, Maniero, Dermaku, Saracco (Cosenza)
PROVVEDIMENTI VERSO ALLENATORI e DIRIGENTI:
Una giornata di stop: Grassadonia (all.Foggia) "per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale uscendo dall’area tecnica e urlando all’indirizzo del Direttore di gara espressioni irriguardose; inoltre, all’atto dell’allontanamento, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Quarto Ufficiale al quale indirizzava espressioni irriguardose".
Ammonizione e diffida di 3000 euro: Coalntuono (all.Salernitana) "per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose; la prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".
AMMONIZIONE
FISCHETTI Antonio (all. portieri Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.
PINCENTE Luigi (coll. tecnico Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.
PUGLIESE Francesco (dir. Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.
TRINCHERA Stefano (ds Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
VOMMARO Umberto (dir. Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.
PROVVEDIMENTI VERSO SOCIETA':
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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