SERIE B - I PROVVEDIMENTI del GIUDICE SPORTIVO: ammenda al Cosenza, Dermaku in diffida
Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare dell'ottava giornata del campionato di serie B:
PROVVEDIMENTI VERSO CALCIATORI:
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose e, per avere inoltre, al termine della gara, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento irriguardoso.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DELLA ROCCA Francesco (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Raffaele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Dermaku (Cosenza) alla quarta ammonizione e dunque entra in diffida.
PROVVEDIMENTI VERSO DIRIGENTI:
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018
SERVI Alessandro (Venezia): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale afferrando per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto al medesimo espressioni ingiuriose.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2018 ED AMMENDA DI € 5.000,00
CALIUMI Claudio (Carpi): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, per aver inoltre, al termine della gara, proferito espressione blasfema ed assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.
PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa
del giuoco.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 1° del primo tempo, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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