CASO CHIEVO - Le motivazioni del TFN sull'assoluzione del club: "La Procura non ha ascoltato... Atti ritornano alla Procura Federale"

25.07.2018 11:08

Nel Comunicato numero 10/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019), leggiamo i motivi che hanno indotto la sezione presieduta dall’Avv. Gaia Golia e dal Dott. Pierpaolo Grasso, a disporre l'improcedibilità della posizione del Chievo relativamente al caso delle plusvalenze fittizie.

"Il Tribunale Federale, preliminarmente, accoglie l’eccezione formulata dall’AC Chievo Verona Srl, da Campedelli Luca, da Campedelli Piero, da Campedelli Giuseppe, da Cordioli Michele e da Cordioli Antonio. Al riguardo, va rilevato che dagli atti emerge che in data 15 giugno 2018 (prima, pertanto, dell’emissione dell’atto di deferimento datato 25 giugno 2018) i predetti soggetti hanno formulato istanza di audizione, la quale è stata rigettata dalla Procura Federale a causa dell’asserito decorso del termine previsto nella comunicazione di conclusione indagini

Un caso analogo, sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo Tribunale Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 marzo 2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi. In tale occasione, il Collegio, con riferimento al termine fissato dalla Procura Federale ed alla eventuale richiesta di audizione ha espressamente statuito che “…… Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto ….”.

Va aggiunto inoltre, che, sebbene tale termine non sia normativamente prefissato, non può ritenersi che lo stesso possa essere stabilito a totale discrezione della Procura Federale, dovendo lo stesso essere determinato tenendo conto delle esigenze di difesa degli interessati. Non va dimenticato, infatti che la scansione procedimentale intercorrente fra la comunicazione di conclusione indagini e l’atto di deferimento si pone a tutela del diritto di difesa dei futuri deferiti. Va sottolineato, inoltre, che, a seguito della predetta decisione, la Procura Federale aveva proceduto a rinnovare il deferimento senza nuovamente ascoltare il deferito. Con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 60/TFN 2017/2018 del 12 aprile 2018 il Tribunale ha affermato che “…. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter, comma 4 CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso”. Tale ultima decisione ha trovato conferma anche in sede di appello, atteso che la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, sebbene, al momento, non risulta siano state pubblicate le motivazioni (comunicato ufficiale n. 125/CFA, 2017-2018 del 4 giugno 2018)"

(...)

DICHIARA

improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, di Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli Antonio e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni".

 

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