Eccellenza

ECCELLENZA - COTRONEI: insulti alla terna della finale di Coppa Italia, le decisioni del Tribunale Federale Territoriale

05.10.2018 11:12

Il Tribunale Federale Territoriale, tramite il Comunicato Ufficiale n° 35 del 3 Ottobre 2018, ha reso noti alcuni provvedimenti presi in merito ad alcune controversie. In particolare quello relaticvo al Cotronei, ecco nel dettaglio:

 

-sig. Maurizio FABIANO, tesserato quale Co-Presidente per la società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato con una lettera aperta pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017 dal titolo ““Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali” dichiarazioni che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche della terna arbitrale della gara Locri - A.S.D. Cotronei 1994 mettendo in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale a loro affidato;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°4 a carico di: -Società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Maurizio Fabiano. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.1475/591 pfi 17-18/CS/sds del 03.08.2018.

 

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi/17-18, avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive alla reputazione del Sig. Saverio Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale Calabria, rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Maurizio Fabiano, copresidente della Soc. A.S.D. Cotronei 1994 del 23.12.2017 valevole per la Coppa Italia Dilettanti (prot. 5717). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 10/01/2018 al n. 591pfi17-18. rilevato che questa Procura Federale provvedeva a notificare in data 12 gennaio 2018

COMUNICAZIONE di CONCLUSIONE delle INDAGINI della PROCURA FEDERALE

Il Procuratore Federale Interregionale f.f., visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi/17-18, avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive alla reputazione del Sig. Saverio Mirarchi, Presidente del Comitato Regionale Calabria, rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Maurizio Fabiano, copresidente della Soc. A.S.D. Cotronei 1994 del 23.12.2017 valevole per la Coppa Italia Dilettanti (prot. 5717). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 10/01/2018 al n. 591pfi17-18. osserva quanto segue letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: -comunicazione del 28/12/2017 del Presidente della L.N.D.

– Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 5717 del 05/01/2018) con cui si trasmetteva la segnalazione del 31/10/2017 allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo; -lettera del 27/12/2017 (prot. P.FL/mf38) a firma del Presidente A.I.A. - C.R.A. Calabria ed indirizzata alla L.N.D. – C.R. Calabria con cui si evidenziava la lettera a firma del sig. Maurizio Fabiano Co-Presidente della società A.S.D. COTRONEI 1994 pubblicata sul giornale “Quotidiano del Sud“ contenente dichiarazioni lesive nei confronti del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria ed allegata alla stessa;

-Copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017; -Foglio di censimento della società A.S.D. COTRONEI 1994 della stagione 2017–2018; acquisita nel corso dell’attività di indagine ulteriore documentazione che si elenca: -Copia articolo di stampa pubblicato dal giornale online “CrotoneSport” del 27/12/2017; -Copia articolo di stampa pubblicato dal giornale online “Ottoetrenta” del 27/12/2017; atteso che in data 23/12/2017 si disputava la gara Locri – A.S.D. Cotronei 1994 valida per la Finale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla L.N.D.

– Comitato Regionale Calabria; preso atto che il sig. Maurizio Fabiano, Copresidente della società A.S.D. Cotronei 1994 inviava al giornale “Il Quotidiano del Sud” una lettera pubblicata sullo stesso in data 27/12/2017 con il titolo “Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali”, lettera poi ripresa e pubblicata anche da altre testate giornalistiche online; verificato che nella lettera a firma del sig. Maurizio Fabiano pubblicata dal giornale “Il Quotidiano del Sud” ed altre testate giornalistiche online assumono particolare valenza le seguenti dichiarazioni “…. Detto questo spero che tutti i rappresentanti della LND calabrese abbiano passato un sereno Natale e che il presidente Saverio Mirarchi non abbia avuto dei sensi di colpa e quindi di conseguenza rovinando le festività. Faccio nome e cognome perché lo reputo l’unico responsabile di questa finale già decisa dalle seminali ed essendo il massimo dirigente eletto e pagato da noi società, che tutti giorni facciamo sacrifici per andare avanti, non si può credere che può fare quello che vuole. …. La beffa è arrivata all’indomani della partita vedendoci chiamare da qualcuno sempre della lega e ci hanno pure dati degli incivili per aver lasciato il premio allo stadio, ma questi forse non sapeva che a me Presidente dell’Asd Cotronei 1994 ed altri dirigenti è stato negato l’ingresso in campo per la premiazione, ma giustamente era il giorno di Mirarchi e company che dovevano fare la parata su quel palco. Comunque detto questo pensando alla partita, sempre a mente fredda, mi è sembrato di rivivere 2 anni fa quando ci hanno fatto perdere la finale dei playoff e hanno voluto in eccellenza quella Luzzese che a loro dire sicuramente era una società più sana di noi…. Complimenti avevate ragione. Comunque adesso altra finale altri soggetti ma stessi risultati, e stessa realtà e cioè che l’Asd Cotronei1994 da fastidio. Come si fa a mandare una terna arbitrale formata da tre mocciosi senza esperienza ad arbitrare una finale? Non mi soffermerò a commentare le varie malefatte della partita perché sarà stata vista da tutta la Calabria ma Sicuramente la risposta sarà come sempre che gli arbitri non li decidete voi.”; atteso che, come emerso dall’attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nella lettera inviata e poi pubblicata in data 27/12/2017 dal giornale “Il Quotidiano del Sud” nonché da altre testate giornalistiche online dal sig. Maurizio Fabiano sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D.

– Comitato Regionale Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche della terna arbitrale della gara Locri

- A.S.D. Cotronei 1994 mettendo in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale a loro affidato; atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive; ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi “pubbliche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale “Il Quotidiano del Sud” e poi riprese da altre testate giornalistiche online, per l’effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone;

considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:  dal sig. Maurizio FABIANO, tesserato quale Co-Presidente per la società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato con una lettera aperta pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017 dal titolo ““Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali” dichiarazioni che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D.

– Comitato Regionale Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche della terna arbitrale della gara Locri

- A.S.D. Cotronei 1994 mettendo in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale a loro affidato;  dalla società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Maurizio Fabiano; ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate; Vista la proposta dei Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.,

AVVISA i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà:

1. di nominare un difensore di fiducia;

2. di chiedere copia degli atti del procedimento;

3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 2 dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato, [email protected] e [email protected];

4. qualora le parti avvisate facessero richiesta di essere sentite, il procuratore Federale fissa, fin da ora, per lo svolgimento dell’audizione la data del XX/01/2018 alle ore 14.30, in Roma, presso gli Uffici della Procura Federale di Via Campania n. 47; in caso di impedimento della parte o dei suoi difensori per tale data, il Procuratore Federale, ex articolo 32 ter, comma quattro, C.G.S., assegna, per il deposito di memoria sostitutiva, il termine di 2 (due) giorni, decorrente dalla data fissata per l’effettuazione della audizione sopra indicata. Qualsiasi richiesta di differimento non verrà presa in considerazione, rimanendo salvi i diritti e le facoltà concesse alle parti dalla normativa in vigore;

5. di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del C.G.S., fatta eccezione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 3, del C.G.S, ferma rimanendo la possibile applicazione della normativa di cui all’art. 24 del C.G.S. Manda alla Segreteria affinché proceda alla notifica del presente atto ai soggetti sottoposti alle indagini come sopra indicati. Il Procuratore Federale Interregionale f.f. (Dott. Ciro Saltalamacchia) “ atteso che nel corso dell’udienza del 09/04/2018 tenutasi presso il Tribunale Federale Territoriale presso la LND – Comitato Ragionale Calabria

- il difensore dei soggetti deferiti eccepiva che la Comunicazione Chiusura Indagini inviata dalla Procura Federale in data 12 gennaio 2018 a tutti i soggetti in indirizzo nel presente procedimento risultava essere stata notificata in data posteriore (30/01/2018) alla data prevista per l’audizione (20/01/2018) dei soggetti avvisati con la richiamata Comunicazione; ritenuta dal Tribunale Federale Territoriale pertanto la necessità di provvedere, sensi dell’art. 32 ter comma 4 del C.G.S., a nuova notifica del presente atto nei confronti dei medesimi soggetti; richiamata la Comunicazione di Chiusura Indagini del 12 gennaio 2018 come sopra evidenziata che qui si abbia per ripetuta e trascritta; considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: -dal sig. Maurizio FABIANO, tesserato quale Co-Presidente per la società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato con una lettera aperta pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017 dal titolo ““Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali” dichiarazioni che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche della terna arbitrale della gara Locri - A.S.D. Cotronei 1994 mettendo in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale a loro affidato; -dalla società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Maurizio Fabiano;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 24 maggio 2018 ritualmente notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta in data 29/05/2018 e 30/05/2018; atteso che nè la società A.S.D. COTRONEI 1994 tantomeno il sig. Maurizio Fabiano svolgevano alcuna attività difensiva in ordine alle violazioni contestate con la comunicazione di conclusione indagini; per i motivi sopra esposti; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO;

HANNO DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale: -il sig. Maurizio FABIANO, tesserato quale Co-Presidente per la società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato con una lettera aperta pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017 dal titolo ““Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali” dichiarazioni che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo del Presidente della L.N.D.

– Comitato Regionale Calabria e dell’istituzione calcistica nel suo complesso ma anche della terna arbitrale della gara Locri - A.S.D. Cotronei 1994 mettendo in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale a loro affidato;

-la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Copresidente sig. Maurizio Fabiano.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell’1 ottobre 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. È comparso anche l’Avv.Mario Scavelli, legale del Sig.Maurizio Fabiano e della Società A.S.D. Cotronei 1994, giuste separate procure depositate nel corso della precedente seduta del 9.4.2018, rinviata a causa di un difetto di comunicazione dell’avviso di conclusioni indagini e contestuale indicazione della data di audizione.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

-per il Sig.FABIANO Maurizio: mesi sei d’inibizione;

-per la Società A.S.D. COTRONEI 1994: ammenda di € 800,00.

LE RICHIESTE DELLE PARTI

La difesa ha concluso: per Fabiano Maurizio, dichiararsi la nullità degli atti del procedimento per omessa notifica e subordinatamente la improcedibilità del deferimento nel procedimento perché tardivo ai sensi dell’art. 32/8 C.G.S.; per la A.S.D. Cotronei 1994 la improcedibilità del deferimento nel procedimento perché tardivo ai sensi dell’art. 32/8 C.G.S..

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare preliminarmente necessario risolvere la questione sollevata dalla difesa di Fabiano Maurizio, la quale ha evidenziato che nella procura depositata all’udienza del 9.4.2018, era stato indicato, ai fini delle comunicazioni, il domicilio di Cotronei, Corso Garibaldi, 273, mentre in realtà le comunicazioni (nuovo avviso conclusioni indagini, atto di deferimento, avviso di fissazione udienza) sono state effettuate presso la sede della Società, in Cotronei, Via dei Laghi Silani n. 138. Ritiene il Tribunale che l’eccezione sia infondata sotto diversi profili. In primo luogo, e prescidendo dalla sanatoria conseguente alla comparizione all’udienza dell'1.10.2018, l’art. 38/8 C.G.S. abilita le parti a cambiare, nel corso del procedimento, il domicilio eletto con atto separato che, però, deve essere notificato alle altre parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo Giudicante. Ora, se tale disposizione può essere ritenuta rispettata con riferimento alla conoscenza che del cambio di domicilio abbia avuto l’Organo Giudicante, non è stata adempiuta la prescrizione nei confonti della Procura Federale, alla quale non è stato notificato il cambio di domicilio, che quindi non poteva che notificare conclusioni indagini e deferimento al domicilio conosciuto e originarimente dichiarato dal deferito. Quanto all’avviso di fissazione udienza comunicato dalla Segretera dell’Organo Giudicante, l’atto è stato comunicato per Fabiano Maurizio anche presso l’avvocato che, con la procura depositata il 9.4.2018 ne ha assunto la rappresentanza, con comunicazione indicata all’indirizzo Pec di quest’ultimo.

Ne consegue che nel caso di specie deve ritenersi superata la distinzione fra notifica alla parte e notifica all’avvocato che la rappresenta, perchè la notifica può ritenersi effettuata alla parte presso il suo difensore. L’avviso di fissazione udienza deve pertanto ritenersi ritualmente comunicato. Infine, questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa al luogo delle comunicazioni indicato dall’art. 38/8 C.G.S. , osservando che l’attività di notifica è validamente effettuata presso la sede sociale della Società, anche in caso di cambiamento del domicilio eletto nel corso del procedimento, perché la disposizione richiamata prevede la possibilità di comunicare gli atti ai siti indicati, “da considerarsi alternativi tra di loro”. L’eccezione non merita, quindi, accoglimento. Ugualmente infondata appare l’ulteriore eccezione di improcedibilità del procedimento (sollevata sia da Fabiano Maurizio e sia dalla Società Cotronei) sul presupposto che il deferimento sia intervenuto oltre i 30 giorni dall’avvenuta conoscenza da parte della Procura delle dichiarazioni lesive di cui all’art. 5 C.G.S. E ciò in violazione dell’art. 32 ter /8 C.G.S. a mente del quale: “Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all’art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dell’avvvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale”. Ritiene il Tribunale, pur nella specificità del procedimento e ferma l’inesistenza di sanzioni d’improcedibilità, che il termine previsto dalla norma non possa essere considerato perentorio, giacché esso è previsto, tanto per il deferimento che per l’archiviazione. Ne consegue che in assenza di alcuna distinzione (giacché l’improcedibilità potrebbe in via teorica riconnettersi al tardivo deferimento, ma non certamente alla tardiva archiviazione) non può che concludersi che il termine in questione abbia natura dilatoria.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- al Sig.FABIANO MAURIZIO l’inibizione per MESI SEI(6) e quindi fino al 4 APRILE 2019;

- alla Società A.S.D. COTRONEI 1994 l’ammenda di € 800,00(ottocento/00).

 

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