Eccellenza

COPPA ITALIA ECCELLENZA - Giudice Sportivo: ko a tavolino per Aurora Reggio e Promosport, ecco i motivi

31.08.2018 18:03

Il Giudice Sportivo Territoriale ha modificato due risultati finali delle gare della seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza, causa utilizzo irregolare di alcuni calciatori:

Gara del 29/ 8/2018 AURORA REGGIO - COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Surmanidze Giorgi nato il 08.12.1994 della società Aurora Reggio durante la gara specificata in epigrafe al 34° del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Surmanidze Giorgi accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Aurora Reggio giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare;

visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S.;

DELIBERA

1) Infliggere alla società AURORA REGGIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;

2) Infliggere al Sig. Cuoco Andrea l'inibizione fino al 30/09/2018 quale Dirigente Accompagnatore della società Aurora Reggio firmatario della distinta di gara;

3) Infliggere al calciatore Surmanidze Giorgi nato il 08.12.1994 la squalifica per UNA gara effettiva.

 

Gara del 30/ 8/2018 VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 - PROMOSPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Saladino Giorgio nato il 09.08.1998 della società Promosport durante la gara specificata in epigrafe al 45° del primo tempo veniva sanzionato dallarbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Saladino Giorgio accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Promosport giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare;

visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S.

DELIBERA

1) Infliggere alla società PROMOSPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;

2) Infliggere al Sig. Donato Massimo l'inibizione fino al 30/09/2018 quale Dirigente Accompagnatore della società Promosport firmatario della distinta di gara;

3) Infliggere al calciatore Saladino Giorgio nato il 09.08.1998 la squalifica per UNA gara effettiva.

 

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