SERIE B - Giudice Sportivo: ammenda per il Cosenza

07.05.2019 22:25

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della trentasettesima giornata del campionato di SERIE B:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: 

FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TONUCCI Denis (Foggia): per avere, al 32° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

BONAZZOLI Federico (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASARINI Federico (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DANZI Andrea (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAMANTI Alessandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MOREO Stefano (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERROTTA Marco (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SABBIONE Alessio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00:

JAJALO Mato (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

 

PROVVEDIMENTI verso ALLENATORI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

SICIGNANO Vincenzo (coll. tecnico Palermo): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. FOGGIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32° del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un pallone al fine d'impedire un'azione della squadra avversaria, tale comportamento creava un clima di tensione che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; per avere inoltre, dal 30° del secondo tempo, non reso più disponibili i palloni ai propri raccattapalle determinando, di conseguenza, un ritardo nelle riprese di giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre bengala ed un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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