SERIE D - Giudice Sportivo: Troina-Rotonda 0-3 a tavolino. LA NUOVA CLASSIFICA: cambia molto in coda
Era una sentenza attesa, che adesso vede l'ufficialità. Il Rotonda si prende i tre punti dal Giudice Sportivo, a causa dell'errore tecnico del Troina, in occasione della gara del 3 aprile scorso.
Il match si era concluso per 1-0 a favore dei siciliani, che però nel giro delle sostituzioni non hanno rispetto la regola degli Under.
Cambia decisamente tutto in cda, con il Rotonda che sale a quota 30, a meno 1 da Città di Messina e Roccella e a soli tre punti dal Locri
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Ecco il dispositivo completo del Giudice Sportivo:
gara del 3/ 4/2019 TROINA - ROTONDA CALCIO
Il Giudice Sportivo:
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' A.S.D. ROTONDA CALCIO, con il quale si chiede sia inflitta all'A.S.D. TROINA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";
- esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale dell'A.S.D. TROINA risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1998, il n. 1 Serenari Daniel e il n. 3 Bonfini Raimondo Pio; " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1999, il n. 8 Gomes Guerra Rafael e il n. 11 Musso Antonino; " 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2000, il n. 6 Sibide Chamberlain Oualia;
- rilevato che, al 41° del primo tempo l'A.S.D. TROINA procedeva alla sostituzione del n. 6, Sibide Chamberlain Oualia (classe 2000) con il n. 17 Concorso Alex (classe 1999), e che la seconda sostituzione, del n. 4 Saba Alfredo (classe 1995) con il n.16 Buffa Simone (classe 2001) avveniva solo al 1° del secondo tempo;
- rilevato che la sostituzione effettuata al 41° del primo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2000, così come previsto dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 lettera c) pubblicato dal Dipartimento Interregionale.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere all' A.S.D. TROINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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