SERIE C - Le regole sulle rose: 1998 illimitati, limite di 14 Over. Tutte le norme

03.07.2018 18:03

La Lega Pro, tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 1/L – 3 LUGLIO 2018, ha reso note le questioni relative alla composizione delle liste dei calciatori a disposizione per il campionato.



Ecco quanto scritto sul comunicato:



Art. 1 Lista Calciatori



1.1.  - Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo comma 5, utilizzare la “lista calciatori”, il cui Modello è allegato al presente Comunicato, composta da un massimo di 22 calciatori come di seguito specificato:



A) fino ad un massimo di n. 14 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1996;



B) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive (escludendo dal calcolo la stagione in corso) (calciatore bandiera);



C) fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia cresciuto nel settore giovanile del club. Per essere considerato tale il calciatore dovrà essere stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive anche non consecutive nelle squadre agonistiche del settore giovanile del club (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti) (calciatore settore giovanile).



D) i rimanenti posti della lista potranno essere occupati da calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1996 (classe di età 1996 e 1997);



E) I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1998 potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.



 



Per quanto riguarda le sanzioni previste, riportate nell'articolo 2:



2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all’art. 1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:



a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;



b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;



c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;



d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;



e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori Lista”.



f) Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al “minutaggio” determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.


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