SERIE B - I provvedimenti del GS: cinque turni a Golemic! Tre giornate a Maniero. Stangata sul medico sociale Crotone, ammenda per il Cosenza

09.04.2019 18:16

Giornata numero trentuno della SERIE B, ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

Cinque giornate di stop

GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, cercando di avvicinarsi ad un Assistente, strattonato con veemenza un calciatore avversario causandone la caduta, e rivolto allo stesso Assistente, con una condotta evidentemente intimidatoria, espressioni gravemente minacciose.

Tre giornate di stop

MANIERO Riccardo (Cosenza): per avere, al 51° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto.

PORCINO Antonio (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 5° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.

Una giornata di stop

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIGORITO Mauro (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

GUSTAFSON Samuel (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SEGRE Jacopo (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Una giornata di stop e ammenda di 1500 euro:

BARAYE Bertrand Yves (Padova): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

LA MANTIA Andrea (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00: 

PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

DI MARIANO Francesco (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

PROVVEDIMENTI verso DIRIGENTI e ALLENATORI:

Sei giornate di stop:

IERA Massimo (medico Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo più volte e rivolgendogli espressioni ingiuriose; sanzione applicata ai sensi dell'art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

Cinque giornate di stop:

CISTARO Armando (operatore sanitario Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo alle spalle e rivolgendogli espressioni insultanti; sanzione applicata ai sensi dell'art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

Una giornata di stop e ammenda di 1500 euro: 

GROSSO Fabio (Hellas Verona): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco, rivolto ad un calciatore avversario espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 15° del secondo tempo, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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