SERIE C

FIGC, adempimenti contributi contratti sotto i 50mila euro: i nuovi termini

13.11.2020 21:57

Nota della FIGC in merito allo slittamento dei pagamenti dei contributi per tutti i tesserati con contratti pari od inferiori a 50mila euro.

Nel dettaglio si legge.

Il Presidente Federale visto il Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020;

- richiamata, sempre per brevità espositiva, la definizione “tesserati” di cui al medesimo comunicato; ravvisata opportuna una ulteriore precisazione sulla dimostrazione degli adempimenti fiscali e contributivi, per i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari od inferiori ad euro 50.000,00; ravvisata l’urgenza di provvedere, stante la scadenza imminente del termine da rimodulare con il presente provvedimento;  sentiti i Vice Presidenti Federali;  visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto federale

d e l i b e r a

il paragrafo II del Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020, riguardante i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari od inferiori ad euro 50.000,00, è integrato come segue:

c) i termini oggi assegnati alle società di Serie A per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti del periodo agostodicembre 2020, sono sostituiti dall’unico termine del 16 febbraio 2021, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;

d) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il terzo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti gennaio-giugno 2020, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nei due precedenti termini del 30 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, fatta salva per tali inadempimenti l’applicazione delle sanzioni previste;

e) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il secondo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 16 ottobre 2020, fatta salva per tale inadempimento l’applicazione delle sanzioni previste;

f) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il primo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;

g) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il terzo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti gennaio-giugno 2020, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nei due precedenti termini del 30 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, fatta salva per tali inadempimenti l’applicazione delle sanzioni previste;

h) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il secondo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 16 ottobre 2020, fatta salva per tale inadempimento l’applicazione delle sanzioni previste;

i) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il primo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;

In caso di mancato rispetto del termine del 16 febbraio 2021 riportato alle lettere c), d), e), f), g), h), i) si applica la sanzione minima di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, che non potrà cumularsi con quella analogamente prevista dal paragrafo I, punti 4 e 5 del Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020, per i contratti superiori a 50.000,00 euro lordi. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

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