
SERIE B - I provvedimenti del Giudice Sportivo: ammende salate per Crotone e Cosenza
Ecco i provfedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare di martedì e mercoledì del campionato di SERIE B:
PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:
AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
MONACHELLO Gaetano (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere un suo sostenitore, al 36° del secondo tempo, attinto con uno sputo sulla spalla l'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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