SERIE B

Reggina, le motivazioni del Collegio di Garanzia CONI avverso bocciatura domanda iscrizione: il testo completo

20.07.2023 20:42

Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblòicato le motivazioni per le quali ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso della Reggina contro la bocciatura della domanda di iscrizione alla serie B.

Ecco il testo completo:

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Tammaro Maiello - Presidente

Aurelio Vessichelli - Relatore

Guido Cecinelli Paola Chirulli Monica Delsignore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società Reggina 1914 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Sergio Santoro, Vittorio Elia, Paolo Rodella e prof. Enrico Lubrano,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali,

e con l’intervento del Brescia Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Fenoglio, Federico Fossanova, Avilio Presutti e Marco Laudani,

dell’AC Perugia Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Nada Elvira Giani,

per l’annullamento e/o la riforma della delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 8/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che - sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. - ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024, nonché per l’annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A; per l’accertamento del titolo/diritto della Società Reggina a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024; nonché per il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

1. Con ricorso del 10 luglio 2023, la Società Reggina 1914 S.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia, Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, al fine di ottenere l’annullamento, con conseguente declaratoria di riconoscimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024:

i) della delibera, pubblicata il 7 luglio 2023, del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 8/A che – sulla base del parere della CO.VI.SO.C. del 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto di impugnazione) – ha respinto il ricorso della Reggina e ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024; ii) della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 marzo 2023 e 169/A del 21 aprile 2023”.

1.1 È d’uopo dar conto che la vicenda per cui è causa prende le mosse dal ricorso presentato dalla Reggina al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria lo scorso 19 dicembre 2022 “per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, ai sensi degli artt. 40 e ss., d.lgs. 12/01/2019, n. 14. Nell’accordo di ristrutturazione erano contenute due proposte transattive formulate lo scorso 28 aprile 2023 all’Agenzia delle Entrate ed all’INPS, ai sensi dell’art. 63 del citato Codice della crisi d’impresa. In entrambe le proposte la Reggina si vincolava al pagamento dei debiti “entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”.

Il 12 giugno 2023, il Tribunale disponeva l’omologa degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi, ritenendo, inoltre, che «la disposta pronuncia di assenso alla omologa è rivolta al mantenimento del c.d. titolo sportivo, e al diritto riconosciuto dalla FIGC (federazione calcistica di appartenenza, in seno al CONI), alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico».

Rappresenta la ricorrente che, come meglio si vedrà infra, per effetto delle impugnazioni proposte, tra le altre, da Agenzia delle Entrate e dall’INPS avverso detta sentenza di omologa (le cui udienze sono fissate per il 25 settembre 2023), la statuizione del Tribunale, sebbene esecutiva, non sarebbe ancora definitiva e, quindi, non si sarebbe ancora maturato il presupposto per il
pagamento, da parte della Reggina, dei debiti tributari e previdenziali.

2. Il 20 giugno 2023, la Reggina depositava, dunque, domanda per il rilascio della Licenza Nazionale per il prossimo Campionato di B.

2.1 Vale, altresì, precisare che il 21 giugno 2023 la FIGC emanava il C.U. 169/A, con cui si dispone che “Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali. Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti
esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia
conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai
medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli
adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n.
142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine
perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto


termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal
Consiglio federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della
Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024.
Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022
e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l’inosservanza di quanto previsto alla lettera c).
In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV)
dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023”.

2.2 La CO.VI.SO.C. riscontrava la predetta domanda di ammissione significando alla Reggina che “per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento, codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.

Senonché, la Reggina formulava impugnazione dinanzi alla medesima Commissione allegando, tra gli altri, il pagamento, in data 5 luglio 2023, dei debiti tributari e contributivi su di essa gravanti, in scadenza il 31 dicembre 2023, oggetto delle proposte transattive omologate dal Tribunale di Reggio Calabria.

2.3 Il 6 luglio 2023, la CO.VI.SO.C. formulava parere del seguente tenore. “La Co.Vi.So.C. – esaminati i motivi di censura formulati – ritiene che il ricorso della Società non sia meritevole di accoglimento nonostante l’indubbia complessità della fattispecie […]. Il principale argomento sviluppato dalla Società attiene alla prefigurata prevalenza delle tempistiche di pagamento fissate dalla menzionata sentenza di omologazione pronunziata dal
Tribunale di Reggio Calabria rispetto a quanto prefigurato dall’ordinamento di settore. La Co.Vi.So.C. ritiene che – anche in ragione della recente giurisprudenza sportiva – tale interpretazione non possa essere accolta. In particolare, la circostanza che la citata sentenza di omologazione indichi un termine ad quem per l’adempimento degli obblighi tributari al 31 dicembre 2022 successivo alla scadenza federale (termine peraltro – almeno per quanto consta – formulato in autonomia dalla stessa Società), non esclude infatti che il giudizio deliberativo di questa Commissione riguardo alla sussistenza delle condizioni affinché l’ammissione al campionato della società non comportasse problemi di sorta al regolare svolgimento dello stesso (L. 81/91), andasse necessariamente ancorato, anche per esigenze di par condicio, al 20 giugno 2023, tanto più nei casi, come nella specie, in cui la Società aveva comunque beneficiato di un sufficiente spazio temporale (dal 12 al 20 giugno 2023) per assolvere, nel rispetto del predetto termine, agli obblighi di pagamento. Peraltro, il fatto che alla data del 20 giugno 2023 indicata nel C.U. 169/A del 21 aprile 2023 non sia stato eseguito il relativo pagamento costituisce un profilo inequivoco su cui la stessa ricorrente non obietta alcunché. In ragione di ciò è opinione della Co.Vi.So.C. come – ai fini di cui trattasi – l’inadempimento non possa che dirsi sicuramente integrato.

Del pari non sembra del tutto pertinente il motivo tale per cui il C.U. 169/A del 21 aprile 2023 esplicherebbe sostanzialmente efficacia retroattiva e pertanto risulterebbe illegittimo. A tacere d’altro, infatti, si evidenzia come all’atto della pubblicazione del richiamato C.U. 169/A del 21 aprile 2023 la procedura esperita ai sensi del D.Lgs. 14/2019 era ancora in itinere come dimostrato dalla circostanza che la sentenza di omologazione è stata depositata solo nel giugno del 2023.
Irrilevanti, poi, appaiono le osservazioni della Società circa il carattere non definitivo della citata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria e le conseguenze che ne avrebbe tratto la Co.Vi.So.C.

Le specifiche considerazioni della ricorrente, infatti, non colgono nel segno perché – ndipendentemente dalla intervenuta definitività delta sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (una definitività che ad oggi è da escludersi in quanto pende ancora il termine per la procedura di reclamo) – l’inadempimento degli obblighi tributari al 20 giugno 2023 è, come detto, pacifico.

Ugualmente privi di pregio infine appaiono gli ulteriori motivi di censura che, in termini (solo parzialmente) alternativi ripropongono l’argomento principale delta primazia delle indicazioni desumibili dalla sentenza (non definitiva) con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla Società.
Si tratta, infatti, di motivi di censura elaborati sulla scorta di prospettazioni:

– talvolta non perfettamente in terminis (come nell’ipotesi dell’improprio tentativo di comparazione con la fattispecie dell’adempimento rateate previsto dal C.U. 66/A del 9 novembre 2022; una fattispecie – quest’ultima – che presuppone una situazione di rituatità dei pagamenti tributari
seppure in forma rateale e non di certo un inadempimento come invece rilevato nella fattispecie
concreta);
– talaltra sviluppate secondo un canone squisitamente lessicale e (ad avviso della Co.Vi.So.C.) improprio (come nell’ipotesi in cui la Società cerca di trarre dalla Lettera c) del C.U. 169/A del 21 aprile 2023 elementi ermeneutici idonei a destrutturare l’inequivoca formulazione lessicale della precedente lettera b) che è L’unica rilevante ai fini in esame);

– infine, inattuali ed ipotetiche (come allorquando la Società sviluppa un’argomentazione in termini decontestualizzati chiedendosi cosa sarebbe accaduto in caso di pronunzie giudiziali depositate in date differenti dalle uniche rilevanti ai fini delta soluzione del caso specifico).

Da ultimo, dato il perimetro del thema decidendum, la Co.Vi.So.C rappresenta come sia del tutto irrilevante ai fini decisori (in particolare ai fini dell’integrazione dell’inadempimento al 20 giugno 2023) la circostanza (pure rappresentata dalla Società in sede di ricorso) che il pagamento del
relativo quantum sarebbe avvenuto medio tempore.

E ciò (almeno) per una duplice ragione.

In prima istanza perché, allo stato, la Società ha esibito solo una delega di pagamento senza che si abbia certezza dell’avvenuta esecuzione della stessa.

In secondo luogo, poi, il pagamento disposto – almeno per quanto si è potuto verificare – parrebbe comunque incapiente rispetto a quanto prescritto […]”.

2.4 Il Consiglio Federale, con delibera del 7 luglio 2023, C.U. n. 8/A, disponeva di non concedere alla Reggina la Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024.

3. La Reggina ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze in sei distinti motivi di ricorso, articolati in dodici punti, che possono essere così riassunti, anche in considerazione dei caratteri di pronuncia in forma semplificata della presente decisione.

Il motivo principale di censura degli atti federali di non ammissione della Reggina al Campionato di serie B 2023/2024 si fonda nel ritenere che – nel solco del principio di autonomia nei rapporti tra giustizia statale e ordinamento sportivo, salvo i casi c.d. di rilevanza delle situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento generale, la statuizione del Tribunale Fallimentare di omologa, ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non potrebbe che prevalere sulle regole dell’ordinamento sportivo. Pertanto, non rileverebbero per la ricorrente, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale, i debiti non ancora scaduti. Inoltre, attesa la formulazione del C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022 (in cui si dispone la necessità del pagamento di debiti di varia natura “scaduti” al più tardi al 31 maggio 2023), la ricorrente non avrebbe compiuto alcuna violazione, considerato che i debiti in parola non erano scaduti né al 31 maggio né al successivo 20 giugno 2023, poiché sarebbero da considerarsi “scaduti” solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale fallimentare. Oltretutto, tali debiti potrebbero considerarsi liquidi ed esigibili solo dalla data della sentenza di omologa dell’accordo di ristrutturazione che ne accerta la consistenza e non potevano ritenersi già scaduti al 20 giugno 2023, per il fatto che, anteriormente alla sentenza, neppure erano stati accertati nella loro quantificazione finale. Secondo la Reggina, in sintesi, la decisione del Consiglio Federale del 7 luglio (che si basa sul citato parere della Commissione di vigilanza del 6 luglio) sarebbe illegittima in quanto non ha considerato l’avvenuto pagamento di tutti i debiti, da parte della Reggina, il precedente 5 luglio, ma ha preso in considerazione esclusivamente gli elementi fattuali alla data del 20 giugno. In tal guisa, il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni, unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse, deve necessariamente essere bilanciato ai sensi del richiamato principio di proporzionalità, accedendo dunque alla possibilità di integrare la propria documentazione in modo da portare all’esame del Consiglio Federale una situazione ormai regolarizzata e adeguata alle esigenze prospettate.
Il parere della Commissione di Vigilanza si risolverebbe, dunque, in una mera statuizione di principio, non approfondendo la circostanza che lo stesso Tribunale Fallimentare, nell’omologare gli accordi transattivi, ha ritenuto congruo il termine dei 30 giorni dalla sentenza definitiva con l’interesse dei creditori. Non sarebbe, pertanto, spiegabile la ritenuta necessità di rispettare non già il predetto termine fissato dal giudice statale, ma quello del 20 giugno; tanto più che è lo stesso Tribunale che ha esaminato la convenienza della scelta di addivenire all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti proposta della società ricorrente, evidenziando l’interesse della FIGC a mantenere il titolo sportivo di una società di calcio piuttosto che determinarne la liquidazione giudiziale.

Il carattere non definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare risulterebbe essere, in tesi, un elemento del tutto irrilevante, considerando che lo stesso Comunicato Ufficiale n. 169/A, che ha fatto riferimento soltanto a “provvedimenti di omologazione da parte della competente autorità giudiziaria”, non ha specificato se dovessero intendersi come passati in giudicato, ed ha limitato il presupposto della necessaria definitività soltanto ai “provvedimenti equivalenti” (“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”). La lettera del citato C.U. n. 169/A fa riferimento, alla lettera c), alla necessità di osservare gli adempimenti ed i termini previsti nei precedenti comunicati nn. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, facendo salvo “quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti” dell’Autorità giudiziaria.
Così ragionando, la Reggina ritiene che il termine del 20 giugno ivi previsto fosse eccettuato dalle predette ipotesi e, nella specie, dal provvedimento di omologa e, dunque, dall’approvazione dei termini di pagamento previsti nelle proposte transattive omologate dal Tribunale di Reggio Calabria (ovvero “entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”).
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sarebbero parimenti illegittimi laddove ammettono un unico termine generale (20 giugno), senza considerare i diversi termini omologati dal Tribunale fallimentare. Rileva, in tal senso, la ricorrente che nel citato Manuale sono contemplate delle ipotesi, nei casi di accordi di rateazione con gli enti impositori, ove è consentito assolvere agli adempimenti mediante deposito dell’accordo e mediante pagamento delle sole rate già scadute.

A giudizio della ricorrente, sarebbe irragionevole e discriminatorio che, mentre ad una società che ha ottenuto dal Tribunale l’omologazione dei propri accordi con i creditori è negato il diritto di completare i relativi adempimenti nel termine prescritto dal medesimo Tribunale, alle società che, di converso, abbiano concluso “meri” accordi di rateazione con gli enti impositori si consenta di procedere al saldo delle sole rate già scadute alla data del 20 giugno 2023.

In conclusione, dunque, ritiene la Reggina che l’omologa deliberata dal Tribunale di Reggio Calabria è stata incentrata in funzione di garanzia della continuità aziendale della Reggina, al fine di garantire sia il diritto di impresa della stessa, sia l’equilibrio finanziario della Società (che potrebbe venire meno laddove la stessa non fosse ammessa al Campionato di Serie B), sia il
regolare svolgimento del Campionato 2023-2024, sia il pagamento dei debiti in favore dei creditori.

4. Si sono costituite in giudizio la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B nonché le società Brescia e Perugia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 3, comma 4, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. All’udienza del 17 luglio 2023, le parti, dopo ampia discussione orale, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato in diritto

Il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato e va respinto.

6. Come evidenziato in fatto, il motivo principale di censura degli atti federali di non ammissione della Reggina al Campionato di Serie B 2023/2024 si fonda nel ritenere che la ricorrente, per essere stata sottoposta ad un procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, non possa essere sanzionata con la non ammissione al Campionato, in quanto il decorso del termine perentorio, fissato al 20 giugno 2023 dalle carte federali per la dimostrazione degli adempimenti prescritti, non vale nella fattispecie poiché recessivo rispetto ai tempi di svolgimento del procedimento giudiziale.

In ordine all’asserito carattere di prevalenza, rilevato a sostegno delle ragioni della Reggina, dell’ordinamento statale rispetto all’ordinamento sportivo, ritiene il Collegio che la questione decisiva non vada ricercata nel concetto di prevalenza o meno dell’ordinamento statale su quello sportivo, bensì nella regolamentazione, risultante dalle Carte federali, che disciplina, appunto, la fattispecie in questione, ribadendo il carattere di perentorietà del termine e gli effetti del mancato rispetto del termine stesso. Così discorrendo, non può che rilevarsi che, per gli adempimenti previsti sub 10) 14) e 15) della lettera D) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali del Campionato di Serie B (contenute nel relativo Manuale, di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 marzo 2023 e 169/A del 21 aprile 2023), è previsto che “E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

F) L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A),B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024”.

Orbene, è fuor di dubbio sia la discrezionalità della Federazione nello stabilire determinati adempimenti entro un determinato termine, suggellata di recente anche dal decreto-legge n. 75/2023, che ha ribadito i principi contenuti nella legge n. 91/1981 (in argomento, Consiglio di Stato n. 6083/2006, Consiglio di Stato n. 1257/1998 e Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001/2021), sia la natura perentoria dei termini previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali (in argomento, tra le molte, Consiglio di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006 e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, nonché Tar Lazio nn. 4362/2005, 1724/2005, 3500/2004 e 2394/1998; nonché, dal lato sportivo, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 67/2017 e Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45; di recente, cfr., Collegio di Garanzia, Questa Sezione, decisione n. 57/2021, Tar Lazio n. 4163/2021, nonché Tar Lazio, n. 7045/2022).

Ed allora, nel caso che ci occupa, ciò che rileva in via principale è la perentorietà invalicabile del termine, espressamente fissato dalla FIGC al 20 giugno 2023, termine ultimo per la dimostrazione del possesso, da parte della Società, di tutti i requisiti, nella specie economico-finanziari, richiesti
per l’ammissione al Campionato. Si tratta di termine perentorio, peraltro, rafforzato dalla espressa previsione che qualunque istanza presentata dopo lo spirare del termine non avrebbe potuto produrre alcun esito utile ai fini della richiesta ammissione. È incontestato che la ricorrente Reggina 1914 S.r.l. non ha rispettato detto termine e che, pertanto, sentiti i prescritti pareri della CO.VI.SO.C, il competente Consiglio Federale FIGC non ha ammesso l’odierna ricorrente al Campionato di Calcio di serie B 2023/2024.

7. Va conseguentemente rilevata la inammissibilità e infondatezza della pretesa prevalenza, nella fattispecie, dei termini derivanti dal corso del procedimento giudiziale di omologazione instaurato dalla Reggina dinanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria (finalizzato ad evitare il fallimento – rectius liquidazione giudiziale – e, per l’effetto, la perdita del titolo sportivo, come espressamente scritto dal Tribunale nella decisione al punto 5.6) sul suddetto termine perentorio legittimamente introdotto dall’ordinamento sportivo nelle Carte federali FIGC al fine di poter ottenere l’ammissione al Campionato. Pertanto, il Collegio ritiene, da un lato, inconferente il richiamo, da parte della difesa della Reggina, alla norma statale sui rapporti fra ordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo asseritamente volto a fondare la pretesa prevalenza, trattandosi invece di ambiti di applicazione normativa diversi e perciò rispettosi dell’autonomia ordinamentale; dall’altro, rileva il Collegio la inammissibilità del ricorso nella parte in cui la Reggina chiede a questa Sezione di riconoscere, a favore della medesima Reggina, la sussistenza del diritto al mantenimento del titolo sportivo.

Invero, v’è da tenersi in debita considerazione che le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità ‘amministrativa’ degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di ‘connessione’ con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela; tuttavia, la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale ‘principio di autonomia’ che impronta ‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica’ (in questi termini, Collegio di Garanzia, decisione n.
54/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2021 e Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160).

8. Fermo restando l’accertata e non contestata violazione del termine perentorio, va, altresì, evidenziata la infondatezza del motivo di ricorso secondo il quale i debiti, tributari e previdenziali, della Reggina non erano ancora scaduti e non potevano come tali ostare alla ammissione al Campionato.

Invero, non risulta, infatti, dimostrato che si tratti correttamente di quelli derivanti dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria, solo provvisoriamente esecutiva, ma certamente non passata in giudicato, e non piuttosto ancora dei debiti originari a carico della ricorrente nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, come tali oggetto di impugnazione della decisione di omologa del Tribunale di Reggio Calabria. Immune da vizi si palesa, in questo senso, dunque, la considerazione della Commissione di vigilanza in cui si afferma che il pagamento disposto “parrebbe … comunque incapiente rispetto a quanto prescritto” (si ricorda che le proposte transazioni inserite nell’accordo di ristrutturazione prevedono la corresponsione ad Agenzia delle Entrate, di euro 594.116,00, corrispondenti al 5% del debito complessivo di Euro 11.882.329,00, e all’INPS di euro 137.205,00, corrispondenti al 5% del debito complessivo di Euro 2.744.096,00).

Inoltre non si comprende perché la ricorrente Reggina non abbia effettuato, entro il termine perentorio fissato dalla FIGC, il pagamento pari al 5% dei debiti tributari e contributivi ossia nella misura indicata nelle relative proposte transattive autorizzate dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 giugno 2023 con sentenza n. 12/2023 (non passata in giudicato) con cui omologava gli accordi di ristrutturazione e di transazione sui crediti fiscali e contributivi della Reggina, ma solo il 5 luglio 2023 ovvero dopo la scadenza del termine per richiedere la concessione della Licenza a partecipare al campionato di serie B stagione 2023/2023.

9. È ugualmente infondato il motivo relativo alla pretesa non applicabilità alla fattispecie del C.U. n. 169/A. Rilevato, infatti, preliminarmente che detto Comunicato Ufficiale non risulta impugnato nei termini (il ricorso è, pertanto, inammissibile anche nella parte in cui la Reggina ne chiede ora l’annullamento, ritenendo il Collegio non provata la lesività del Comunicato solo ora e non già al momento della sua emanazione), nel merito, comunque, giova ribadire che l’applicabilità del termine perentorio alla fattispecie in esame non deriva solo dalla formulazione del C.U. n. 169/A, che tale applicabilità correttamente specifica, ma dai principi generali applicabili in materia, come specificato nella disamina di cui sopra.

Ed invero, come sopra evidenziato, il Manuale espressamente prevede che entro quel termine perentorio le società debbono adempiere ad una serie di prescrizioni e che, scaduto il termine, non potranno ottenere il provvedimento sportivo di ammissione al Campionato. Riguardo alla fattispecie relativa alla situazione della Reggina odierna ricorrente, l’ora citato Comunicato fa correttamente rimando alla necessità che, nello stesso termine perentorio, la
stessa Reggina dovesse dimostrare l’esistenza di un provvedimento giudiziale definitivo, utile a dimostrare a favore della Reggina medesima, una raggiunta situazione di equilibrio economico –finanziario.

In particolare, il citato C.U. n. 169/A è chiaro nel prevedere che, laddove fosse intervenuto un provvedimento di omologazione definitivo assunto dalla competente Autorità giudiziaria (ovvero si fosse in presenza di un provvedimento ugualmente definitivo nelle ipotesi in cui non sia previsto
un giudizio di omologazione) e la società avesse osservato gli adempimenti previsti in tale provvedimento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 – stesso termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze per tutte le altre squadre partecipanti al Campionato – allora la stessa società poteva essere ammessa al Campionato di B 2023/2024.

10. Fermo, dunque, il carattere assorbente della elusione del termine perentorio da parte della Reggina, questo Collegio, al netto della citata inammissibilità di parte delle doglianze della Reggina, ritiene le stesse, in ogni caso: i. infondate, in quanto la Reggina non è in regola con gli adempimenti prescritti rispetto al pagamento dei debiti fiscali e previdenziali previsti dal Manuale (punti 10, 14 e 15) alla data del 20 giugno. Né diversamente potrebbe opinarsi sostenendo che il ricorrere agli istituti di regolazione della crisi o della insolvenza sia idoneo a “congelare” i propri debiti e poter affermare che sono “non ancora scaduti” e “diverranno esigibili solo” nel termine previsto da una intervenuta decisione di omologa neanche, nella fattispecie, passata in giudicato;

ii. infondate, con riferimento al terzo ed il quinto motivo di ricorso, in quanto il termine previsto dal manuale è perentorio, come detto, posto a garanzia della par condicio di tutte le società aspiranti al conseguimento della Licenza Nazionale;

iii. infondate, con riferimento al quarto motivo di ricorso, in quanto le disposizioni del citato C.U. n. 169/A non hanno alcun illegittimo carattere di irretroattività, applicandosi alle ammissioni per la stagione sportiva 2023/2024 e alle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”; senza contare che è proprio grazie a questo C.U. che la Reggina ha potuto concorrere alla concessione della
Licenza Nazionale, pur se con esito negativo;

iv. infondate, con riferimento al sesto motivo, in quanto il dettato normativo del C.U. n. 169/A è chiaro nel richiamare “provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti” comunque “definitivi”. La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è, pertanto, ad oggi sub iudice e ben potrebbe essere annullata. Non si può neppure trascurare, infatti, che la prevalente parte debitoria della Reggina è relativa
proprio a debiti con l’Erario, con l’INPS e con l’INAIL e che la decisione prevede il pagamento a tali Enti del solo 5% di quanto dovuto. Circostanza ritenuta dagli stessi Enti “irricevibile” ed “impraticabile”;


v. infondate, con riferimento al settimo e ottavo motivo, in quanto il Comunicato n. 169/A è chiaro nel prevedere che le società debbano “entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti”, in questo caso, di omologazione, e che “per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti”, la società debba comunque osservare gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze;

vi. infondate, con rifermento al nono motivo di ricorso, in quanto l’importo (come detto comunque risultante da un provvedimento di omologazione non passato in giudicato e frutto di una prospettazione individuale del quantum dovuto) è stato comunque versato successivamente alla scadenza del termine perentorio del 20 giugno 2023;

vii. infondate, con riferimento all’undicesimo motivo, in quanto nessuna disparità di trattamento rispetto alla società Lecco può essere predicata, poiché in primis trattasi di fattispecie diverse (a quest’ultima erano stati eccepiti difetti rispetto ai Criteri infrastrutturali e non anche legali ed economico finanziari), e poiché il Sistema delle Licenze applicabile al Lecco (C.U. n. 66/A) prevedeva un doppio termine.

11. Pertanto, ricorso deve per tutti i suddetti motivi essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato, perché infondato. I profili di diritto affrontati e la particolarità dell’oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione ed esclusione
dalle competizioni professionistiche
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e lo rigetta.

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