SERIE B - I provvedimenti del Giudice Sportivo: ammende salate per Crotone e Cosenza

05.04.2019 12:40

Ecco i provfedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare di martedì e mercoledì del campionato di SERIE B:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCI Andrea (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NDOJ Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

 

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

MONACHELLO Gaetano (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

 

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere un suo sostenitore, al 36° del secondo tempo, attinto con uno sputo sulla spalla l'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

Commenti

SERIE D - ROCCELLA, il cammino sino al termine del campionato: c'è da scalare l'Everest
SERIE B - COSENZA-CROTONE, TUTTE LE INFO SULLA PREVENDITA: prezzi, modalità d'acquisto e settore Ospiti