Promozione

CORTE SPORTIVA TERRITORIALE - La decisione su alcuni ricorsi: ridotte squalifiche di Simari (Amantea) e Criniti (Borgia)

10.10.2018 21:08

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l’8 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni su alcuni ricorsi avverso provvedimenti del Giudice Sportivo:

 

RECLAMO n. 1 del signor SIMARI Benigno Massimo (Società A.C.D. Città di Amantea 1927)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 20.09.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il difensore del reclamante;

RILEVA

il calciatore Simari impugna la sanzione irrogatagli per aver colpito con uno schiaffo un dirigente della squadra avversaria. Il reclamante ammette la responsabilità per l’episodio contestatogli ma ne ridimensiona la gravità ritenendo eccessiva la squalifica subita.

Il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale riferiscono con assoluta certezza che il Simari ha colpito con uno schiaffo il dirigente della Vigor Lamezia sig. Liotti. Ritiene questo Collegio che i fatti appaiono incontestati per cui la valutazione deve vertere esclusivamente sulla quantificazione della pena. La tesi del reclamante appare meritevole di pregio nella parte in cui sostiene che la sanzione debba essere rimodulata tenendo conto della reale gravità del comportamento tenuto. In relazione a tanto la Corte ritiene conforme a giustizia, in parziale accoglimento del reclamo, ridurre la sanzione a tutto il 12 novembre 2018.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMARI Benigno Massimo a tutto il 12 NOVEMBRE 2018 e dispone restituirsi la tassa.

 

RECLAMO n. 2 A.S.D. ROGGIANO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica calciatore PARISE Eugenio fino al 31.12.2018)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Parise per essersi alzato dalla panchina e avvicinatosi all’assistente arbitrale averlo minacciato e offeso; in particolare il Parise lo strattonava tenendolo dalla maglia e quindi lo spingeva con forza colpendolo anche con delle manate al petto.

La società reclamante nega quanto asserito dai due ufficiali di gara citati rappresentando che tra il Parise e l’assistente arbitrale ci sarebbe stato “solo uno scambio di vedute”.

Ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale non presentano profili di attaccabilità in quanto riportano i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere posti in dubbio anche a fronte di una tesi difensiva che si palesa assai debole nelle argomentazioni. La sanzione irrogata è adeguata alla lesività dei fatti contestati, il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

 

RECLAMO n.3 del signor Criniti Bruno (Società U.S.D. BORGIA 2007)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante;

RILEVA

il calciatore Criniti Bruno impugna la sanzione irrogatagli dal giudice di primo grado per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale a fine gara minacciandolo e offendendolo. Il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale riferiscono le frasi pronunciate dal Criniti nei confronti del secondo. In particolare questi riferisce che il Criniti venendogli incontro con “fare minaccioso” lo offendeva e gli diceva inoltre “ammazzati”.

Ritiene questo Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore integri senza alcun dubbio gli estremi dell’offesa ma non quello della minaccia atteso che né l’espressione “ammazzati” né il “fare minaccioso” a cui fa riferimento l’assistente arbitrale appaiono sufficienti a perfezionare la più grave delle contestazioni.

Per tale ragione, in parziale accoglimento riduce la sanzione a tre gare effettive di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CRINITI Bruno a TRE (3) gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

 

Commenti

COPPA ITALIA ECCELLENZA - Gli accoppiamenti dei quarti di finale: andata il 17 ottobre
SERIE C - REGGINA-SIRACUSA: UFFICIALE il neutro di Rende, in campo lunedì pomeriggio