SERIE B - I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la decima giornata: ammenda per Cosenza e Braglia, inibizione per il ds rossoblù Trinchera

01.11.2018 19:33

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della decima giornata del campionato di SERIE B:

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
RISPOLI Andrea (Palermo): per condotta gravemente antisportiva: per avere calpestato con un piede all’altezza della coscia un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PEZZI Enrico (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
RIZZO Alberto (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

 

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00
BRAGLIA Piero (Cosenza)
: per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall’area tecnica e proferendo espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di gara; recidivo.

AMMENDA DI € 1.500,00
VIVARINI Vincenzo (Ascoli): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, uscendo dall’area tecnica; all’atto dell’allontanamento rivolgeva al Direttore di gara espressione irrispettosa.

 

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 NOVEMBRE 2018
ROBERTO Emanuele (Crotone): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni irrispettose; alla richiesta di uscire dallo spogliatoio, si rifiutava e reiterava tale atteggiamento.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 44° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto all’Arbitro espressioni offensive.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
STEFANELLI Stefano (Carpi): per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina aggiuntiva con le braccia al cielo; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

SOCIETA’

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

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